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Consolato Generale d'Italia a Londra: circolare sul riconoscimento delle certificazioni vaccinali

Pubblicato/aggiornato: 02 Agosto 2021
Consolato Generale d'Italia a Londra: circolare sul riconoscimento delle certificazioni vaccinali
Consolato Generale d'Italia a Londra: circolare sul riconoscimento delle certificazioni vaccinali
Trasmettiamo un comunicato del Consolato Generale d'Italia a Londra. 
 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE SUL RICONOSCIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI VACCINALI EMESSE DA PAESI EXTRA-UE (30 luglio 2021)

Per richieste di chiarimenti, dubbi o approfondimenti si prega di rivolgersi alle Autorità sanitarie italiane o, per quanto riguarda eventuali circostanze afferenti il Regno Unito, quelle britanniche.

Le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall’ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:
- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo.
Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.
La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.
 
Per gli usi di cui sopra i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono:
- Comirnaty (Pfizer-BioNtech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson & Johnson).

Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.
 
Per scaricare il testo della Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021, cliccare qui.
Per scaricare il testo dell'Ordinanza del 29 luglio 2021, cliccare qui.
  • Scritto da Dora Bortoluzzi,
    02 Agosto 2021